CSD has opened a own representative office in Canton, in the most industrialized chinese region (Guangdong). read all
L’obbligo in questione, introdotto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), graverà a carico di coloro che effettuano, con soggetti passivi IVA localizzati nei suddetti Paesi o territori a fiscalità privilegiata, una delle seguenti operazioni:
La suddetta comunicazione dovrà essere presentata in forma esclusivamente telematica e con la seguente periodicità:
Per l'individuazione dei "Paesi black list" il decreto n. 40/10 rimanda ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni di cui al decreto n. 40/2010 avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2010.
Con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, il termine di entrata in vigore del decreto n. 40/2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010.
Contestualmente sono stati esclusi dai Paesi c.d. Black List Cipro, Malta e Corea del Sud.
I contribuenti che effettuano operazioni (cessioni di beni, acquisti, servizi resi e servizi ricevuti) nei confronti di imprese e professionisti domiciliati negli stati delle black list devono comunicare al fisco i dati dei rapporti intrattenuti dal 1° luglio 2010.
In base alla proroga disposta dal DM, il primo invio andrà quindi effettuato entro il 2 novembre 2010 e riguarderà, per i contribuenti mensili, le comunicazioni di luglio, agosto e settembre, da predisporre separatamente per ciascun mese, e per i contribuenti trimestrali il periodo luglio-settembre 2010. Con i seguenti distinguo relativamente ai servizi:
- SERVIZI RESI: vanno comunicati anche i servizi fuori campo IVA ex art. 7 ter, 7 quater e 7 quinques effettuati a far data dal 1° settembre 2010.
- SERVIZI RICEVUTI: vanno comunicati tutti i servizi ricevuti e autoliquidati dal committente italiano da luglio in poi.
Riguardo alle CESSIONI e agli ACQUISTI di BENI, si rammenta che vanno sempre dichiarati eccetto le operazioni fuori campo IVA, ovvero:
- merce che si trova in Paesi esteri, anche comunitari;
- merce che si trova in deposito doganale o punto franco;
- merce venduta viaggiante allo stato estero.
La ns. Società può effettuare per conto delle Aziende il servizio di predisposizione e invio telematico dei modelli per la comunicazione delle operazioni con Paesi Black List.
Shipping and Customs System International Srl For international shippings..
Commercio Internazionale For advisory service.
Studio Legale Bozza For legal assistance.
Centro Spedizionieri Doganali Service srl For customs operations and Intrastat paperworks.
Centro Assistenza Doganale CSD Marche srl For domiciled customs procedures.