Novità in materia di trasporto merci pericolose
E’ stato approvato dal Consigliod ei Ministri in via definitiva il 22 gennaio scorso il decreto legislativo che recepisce le nuove norme europee in materia di trasporto interno di merci pericolose.
Il provvedimento regola il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia in Italia che fra Stati comunitari.
Le regole riguardano le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto all’altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto
La direttiva europea stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea.
Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
La direttiva europea non si applica al trasporto di merci pericolose:
- mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
- mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR *, il RID * e l’ADN *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.
Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato.
Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.