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Operazioni con i Paesi Black List

L’obbligo in questione, introdotto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), graverà a carico di coloro che effettuano, con soggetti passivi IVA localizzati nei suddetti Paesi o territori a fiscalità privilegiata, una delle seguenti operazioni:

  1. cessioni di beni;
  2. acquisti di beni;
  3. prestazioni di servizi (sia fornite che ricevute).

La suddetta comunicazione dovrà essere presentata in forma esclusivamente telematica e  con la seguente periodicità:

  • trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato,  nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di  operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro (lo stesso vale per coloro che hanno avviato l'attività da meno di quattro trimestri);
  • mensile: per i soggetti che non rientrano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Per l'individuazione dei "Paesi black list" il decreto n. 40/10 rimanda ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni di cui al decreto n. 40/2010 avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2010.

Con decreto ministeriale del 5 agosto  2010, il termine di entrata in vigore del decreto n. 40/2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010.

Contestualmente sono stati esclusi dai Paesi c.d. Black List Cipro, Malta e Corea del Sud.

I contribuenti che effettuano operazioni (cessioni di beni, acquisti, servizi resi e servizi ricevuti) nei confronti di imprese e professionisti domiciliati negli stati delle black list devono comunicare al fisco i dati dei rapporti intrattenuti dal 1° luglio 2010.

In base alla proroga disposta dal DM, il primo invio andrà quindi effettuato entro il 2 novembre 2010 e riguarderà, per i contribuenti mensili, le comunicazioni di luglio, agosto e settembre, da predisporre separatamente per ciascun mese, e per i contribuenti trimestrali il periodo luglio-settembre 2010. Con i seguenti distinguo relativamente ai servizi:

-         SERVIZI RESI: vanno comunicati anche i servizi fuori campo IVA ex art. 7 ter, 7 quater e 7 quinques effettuati a far data dal 1° settembre 2010.

-         SERVIZI RICEVUTI: vanno comunicati tutti i servizi ricevuti e autoliquidati dal committente italiano da luglio  in poi.

Riguardo alle CESSIONI e agli ACQUISTI di BENI, si rammenta che vanno sempre dichiarati eccetto le operazioni fuori campo IVA, ovvero:

-         merce che si trova in Paesi esteri, anche comunitari;

-         merce che si trova in deposito doganale o punto franco;

-         merce venduta viaggiante allo stato estero.

COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

La ns. Società può effettuare per conto delle Aziende il servizio di predisposizione e invio telematico dei modelli per la comunicazione delle operazioni con Paesi Black List.

    
 

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