L’obbligo in questione, introdotto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), graverà a carico di coloro che effettuano, con soggetti passivi IVA localizzati nei suddetti Paesi o territori a fiscalità privilegiata, una delle seguenti operazioni:
La suddetta comunicazione dovrà essere presentata in forma esclusivamente telematica e con la seguente periodicità:
Per l'individuazione dei "Paesi black list" il decreto n. 40/10 rimanda ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni di cui al decreto n. 40/2010 avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2010.
Con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, il termine di entrata in vigore del decreto n. 40/2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010.
Contestualmente sono stati esclusi dai Paesi c.d. Black List Cipro, Malta e Corea del Sud.
I contribuenti che effettuano operazioni (cessioni di beni, acquisti, servizi resi e servizi ricevuti) nei confronti di imprese e professionisti domiciliati negli stati delle black list devono comunicare al fisco i dati dei rapporti intrattenuti dal 1° luglio 2010.
In base alla proroga disposta dal DM, il primo invio andrà quindi effettuato entro il 2 novembre 2010 e riguarderà, per i contribuenti mensili, le comunicazioni di luglio, agosto e settembre, da predisporre separatamente per ciascun mese, e per i contribuenti trimestrali il periodo luglio-settembre 2010. Con i seguenti distinguo relativamente ai servizi:
- SERVIZI RESI: vanno comunicati anche i servizi fuori campo IVA ex art. 7 ter, 7 quater e 7 quinques effettuati a far data dal 1° settembre 2010.
- SERVIZI RICEVUTI: vanno comunicati tutti i servizi ricevuti e autoliquidati dal committente italiano da luglio in poi.
Riguardo alle CESSIONI e agli ACQUISTI di BENI, si rammenta che vanno sempre dichiarati eccetto le operazioni fuori campo IVA, ovvero:
- merce che si trova in Paesi esteri, anche comunitari;
- merce che si trova in deposito doganale o punto franco;
- merce venduta viaggiante allo stato estero.
La ns. Società può effettuare per conto delle Aziende il servizio di predisposizione e invio telematico dei modelli per la comunicazione delle operazioni con Paesi Black List.
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